
Il trasporto di tutti gli animali vivi all'interno del territorio nazionale e comunitario deve avvenire nel rispetto del benessere animale ai sensi del Reg. CE 1-2205. Il regolamento riguarda in particolare tutti i trasporti che hanno una finalità economica, restandone esclusi e soggetti a disposizioni particolari i trasporti di cavalli sportivi e gli animali trasportati dall'allevatore in proprio con proprio mezzo.
Il trasportatore viene autorizzato ad esercitare l'attività, che può essere di due tipi:
a seguito di domanda in bollo (vedi sotto per il facsimile), presentata alla ULSS competente per la sede legale della ditta che esercita l'attività di trasporto. L'autorizzazione, pure rilasciata in bollo, è subordinata al possesso dei requisiti che devono avere gli automezzi e le autorimesse, e al certificato di idoneità del trasportatore, conseguito attraverso appositi corsi di formazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Veterinario di competenza per la sede operativa della ditta ed ha una durata di 5 anni. Il trasportatore, nel caso di autorizzazione a trasporti inferiori a 8 ore, compila una apposita auto-dichiarazione su check-list, che viene vidimata dal Servizio Veterinario (vedi sotto fac-simile). Nel caso di autorizzazione a trasporti superiori a 8 ore (12 se diretti all'estero) è il servizio veterinario ad accertare i requisiti sulla base di una check-list regionale.
Per ulteriori dettagli ed informazioni sulla materia (piuttosto complessa) si consigli di rivolgersi direttamente al Servizio Veterinario.
Qui sotto è possibile scaricare i moduli: