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Esenzione Ticket per Reddito

Dal 1° maggio 2011 nuove modalità per ottenere l'esenzione

INFORMAZIONI GENERALI

Dal 1 maggio 2011, saranno applicate le nuove modalità, introdotte dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009, per beneficiare dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, per motivi di reddito, per prestazioni di specialistica ambulatoriale.

COME SI DOVRÀ PROCEDERE

  • All'atto della prescrizione di una visita e/o esame specialistico da parte del Medico (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, Medico Specialista), l'assistito, qualora ne abbia diritto, dovrà presentare al medico il certificato di esenzione per reddito (che ha ricevuto per posta dall'ULSS o che ha ricevuto allo sportello su autocertificazione) e richiedere l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione indicato sul certificato.
  • Se il cittadino risulta non essere in possesso del diritto all'esenzione oltre che per condizione economica anche per qualsiasi altra condizione (patologia, status di invalidità) il medico dovrà annullare con un segno la casella "N" presente sul fronte della ricetta.
  • Non sarà più possibile autocertificare il diritto di esenzione ticket per reddito al momento dell'effettuazione di una visita o di un esame con la vecchia modalità (firma sulla ricetta con rilascio di autocertificazione).
  • L'assistito che non riceva per posta il certificato ma ritenga di essere in possesso dei requisiti per beneficiare del diritto all'esenzione per condizione economica, può recarsi presso gli sportelli amministrativi del Distretto e ricevere, tramite autocertificazione, un certificato di esenzione valido fino al 31 marzo dell'anno successivo. Allo sportello dovrà presentarsi munito di: 1) documento in corso di validità, 2) tessera sanitaria in formato cartaceo e tessera TS/TEAM propria e degli eventuali altri beneficiari dell'esenzione.

 

COSA È IMPORTANTE SAPERE

  • L'ULSS invia, tramite posta, i certificati di esenzione per reddito agli assistiti inseriti nell'elenco fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiornato annualmente sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (es. i certificati inviati in Aprile 2011 si riferiscono al reddito lordo familiare relativo al 2009 e dichiarato nel 2010).
  • L'esenzione dal ticket viene riconosciuta nel momento in cui l'assistito riceve una prestazione ambulatoriale ed il reddito di riferimento è il reddito lordo del nucleo familiare percepito nell'anno precedente (esempio: per le prestazioni usufruite nel 2011 è da considerare il reddito del 2010).
  • I certificati di esenzione contraddistinti dai codici 7R2, 7R3, 7R4, 7R5 hanno validità fino alla data di scadenza indicata, comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essi dichiarate non sussistano più (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).
  • Gli assistiti che acquisiscono il diritto (nuovi nati figli di un avente diritto, nuovi famigliari a carico, nuovi disoccupati, nuovi pensionati, ecc.) nel corso dell'anno solare dovranno provvedere all'autocertificazione.
  • E' responsabilità personale dell'assistito usufruire della prestazione in regime di esenzione se le condizioni che ne determinavano il diritto sono decadute. L'assistito è tenuto al pagamento del ticket, qualora vengano meno i requisiti che danno diritto all'esenzione.
  • Il cittadino esente per disoccupazione dovrà necessariamente provvedere all'autocertificazione presso gli sportelli distrettuali dell'Azienda ULSS in quanto non presente negli elenchi degli aventi diritto. In tal caso, mentre i redditi di riferimento sono quelli dell'anno precedente, lo stato di disoccupazione deve essere posseduto al momento dell'erogazione della prestazione.

 

ATTENZIONE

L'Azienda Ulss, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta al controllo delle autocertificazioni, verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione dichiara decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente.

ISTRUZIONI PER AUTOCERTIFICAZIONE

1) La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:
- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- tutore se l'interessato è interdetto;
- interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno se l'interessato è soggetto a curatela o amministrazione di sostegno;
- coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute.

2) Reddito complessivo: si considera il reddito riferito all'anno precedente del nucleo familiare come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e quelle per carichi di famiglia e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD, UNICO e 730). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data dell'erogazione della prestazione.

3) Nucleo familiare:si intende quello rilevante ai fini fiscali non quello anagrafico risultante da relativo certificato ed è costituito dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai familiari a carico.

4) Familiari a carico: sono quelli per i quali spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti; coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a Euro 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a Euro 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle anche unilaterali etc.). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

5) Titolari di pensione "al minimo": i pensionati che percepiscono pensioni da lavoro per aver versato il minimo di contributi previdenziali previsto dalla normativa vigente, ovvero perenzioni integrate al minimo INPS. L'importo è stabilito di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo, per l'anno 2010, è pari ad Euro 460,97 (l'importo annuo Euro 5.992,61). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

6) Titolari di "assegno (ex pensione) sociale": i cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di ex pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall'INPS. Per l'anno 2010 l'importo massimo erogato dall'INPS è pari ad Euro 411,53 mensili (Euro 5.349,89 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

7) Disoccupato: lo "stato di disoccupazione" è definito come la condizione del soggetto che ha perso un precedente lavoro dipendente o autonomo, è immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa ed è iscritto negli elenchi dei Centri per l'impiego (ex Uffici di Collocamento). Lo stato di disoccupazione è mantenuto secondo modalità definite dai competenti Centri per l'Impiego. Non è considerato titolare del diritto l'inoccupato, persona alla ricerca di prima occupazione. La condizione di disoccupato deve risultare al momento dell'erogazione della prestazione. Il cittadino ha diritto all'esenzione se oltre allo status di disoccupato appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,32, aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico. I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non sono da considerasi disoccupati.

 
Ultimo aggiornamento: Lunedì, 18 Aprile 2011